venerdì 12 giugno 2009

CONTI CORRENTI E LIBRETTI

I CONTI CORRENTI


Definizione


I Soggetti interessati:

Persone Fisiche e Capacità di agire


Persone Giuridiche


Minorenni


Soggetti non Residenti


Intestazione del conto corrente


Documentazione per l'apertura


Rappresentanza e delega


Variazione ed Estinzione


Tipologie di conto corrente


Coordinate Bancarie


Il Servizio di Cassa Continua


Le competenze di chiusura


La garanzia sui depositi


I LIBRETTI DI DEPOSITO

Tipologie e normativa


DECRETO BERSANI

Revisione delle condizioni economiche


Spese di estinzione



IL CONTO CORRENTE BANCARIO




Il conto corrente è un contratto, disciplinato dagli articoli 1823 e seguenti del Codice Civile, "con il quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla data di chiusura del conto".Più semplicemente il conto corrente bancario, denominato anche conto corrente di corrispondenza, è il contratto con il quale la Banca assume il mandato di compiere per conto del Cliente e dietro suo ordine pagamenti (di assegni tratti dal correntista sulla Banca, di cambiali domiciliate, di fatture, imposte, bollette, di operazioni effettuate per giroconto) e riscossioni (di assegni, cambiali, interessi o dividendi su titoli depositati in amministrazione e così via).Il contratto di conto corrente bancario assolve difatti una semplice funzione di servizio di cassa per conto del correntista e le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa.Il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852 C.C.).



PERSONE FISICHE e CAPACITA' DI AGIRE


Tutte le persone fisiche, con capacità d'agire, possono validamente essere titolari di rapporti di conto corrente. Per capacità di agire si intende l'idoneità del soggetto ad essere titolare e ad esercitare diritti e doveri giuridici. La capacità si distingue in:
giuridica: indica l'attitudine della persona ad essere titolare di diritti e di doveri. Tale capacità si acquista con la nascita e si estingue con la morte della persona;
di agire: indica "l'idoneità del soggetto ad acquistare e ad esercitare, da solo, con il proprio volere, diritti soggettivi e ad assumere obblighi". Si acquista con la maggiore età e si conserva, di regola, sino alla morte; può subire limitazioni a causa della minore età, dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Le persone pienamente capaci di agire sono:
persona che ha compiuto diciotto anni di età;
persone affette da cecità congenita o contratta successivamente;
i sordomuti e gli handicappati;
gli analfabeti
La capacità di agire può essere limitata o esclusa a causa di:
inabilitazione giudiziale, che limita la capacità di agire;
interdizione giudiziale per abituale infermità di mente, che esclude la capacità di agire;
interdizione legale che esclude per il periodo di esecuzione della pena, la capacità di agire per tutti gli atti di natura patrimoniale;
altre interdizioni, conseguenti a condanne penali;
misure cautelari
la sentenza che dichiara il fallimento



LE PERSONE GIURIDICHE


Le persone giuridiche sono rappresentate dalle Società di Capitali.La società è un contratto fra due o più persone che conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 cod.civile). Le società si dividono in Società di Persone e Società di Capitali.Per Società di Persone si intendono:
Ditta Individuale: i rapporti devono essere intestati alla "ditta" con l'indicazione dei dati riferiti al titolare.
Società semplice: è necessario accertare quale sia il regime di amministrazione e di rappresentanza prescelto dai soci, specificato nell'atto costitutivo della società stessa.
Società in nome collettivo.
Società di fatto
: un rapporto di conto acceso ad una società di fatto in quanto tale non è possibile; si dovrà invece intestare il rapporto alle persone fisiche, soci, della S.D.F., con le modalfità previste per le persone fisiche.
Società in Accomandita Semplice.
Per Società di Capitali si intendono:
Società in Accomandita per Azioni.
Società a Responsabilità Limitata.
Società per Azioni
.



MINORENNI


I minorenni sono definiti come persone fisiche (con capacità giuridica) sfornite dalle capacità di agire; il compito di curare i loro interessi è affidato ai genitori o al tutore, in qualità di rappresentanti legali.Al minore può essere riconosciuta una limitata capacità di agire quando sia "emancipato", e quindi:
lavoratore;
autore di un'opera d'ingegno e abbia compiuto 16 anni;
abbia contratto matrimonio dopo il compimento dei 16 anni.



SOGGETTI NON RESIDENTI


E' possibile accendere un rapporto di c/c anche a soggetti non residenti se sussistono i seguenti requisiti:
Cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia, o di lavoro autonomo o di attività imprenditoriali svolte non occasionalmente in Italia;
Cittadini stranieri con dimora abituale in Italia, con gli stessi limiti visti al punto precedente.



RAPPRESENTANZA E DELEGA


La rappresentanza può definirsi come la figura di sostituzione per cui il contratto concluso da un determinato soggetto (rappresentante) in nome e nell'interesse di un altro soggetto (rappresentato), nei limiti dei poteri conferitigli, produce direttamente i suoi effetti nei confronti del soggetto rappresentato.La rappresentanza può essere:
legale: conferita per legge o dal giudice; presuppone l'impossibilità giuridica (cioè l'incapacità di agire) del rappresentato (es.: minore, interdetto, ecc.) di compiere determinati atti;
organica: riferita alle persone giuridiche e ai soggetti collettivi per i quali l'esistenza di almeno una persona fisica munita del potere di rappresentarli costituisce una necessità, poichè altrimenti non potrebbero operare giuridicamente;
volontaria: è quella conferita, mediante un atto unilaterale che si chiama procura, dall'interessato, nell'ambito della propria autonomia negoziale, per realizzare suoi interessi;
Nell'operatività bancaria si parla di delega commerciale. La delega deve essere rilasciata dal titolare del rapporto e in caso di conto cointestato, il mandato è valido solo se conferito da tutti i cointestatari del rapporto, ma può essere revocato anche da uno solo dei titolari.Altre cause di decadenza del mandato sono la morte o la perdita della capacità d'agire del delegante e/o la morte del delegato.

LIMITAZIONI PREVISTE PER IL DELEGATO:
non ha titolarità delle somme depositate;
non è legittimato a richiedere informazioni sul rapporto bancario, se non espressamente indicato sulla delega stessa;
non può accreditare o far accreditare somme sul rapporto a proprio favore, ivi compresi gli assegni non trasferibili a lui intestati;
non può conferire ordini continuativi di pagamento;
non può richiedere l'estinzione del conto;
non può effettuare operazioni di straordinaria amministrazione (la gestione ordinaria è relativa agli atti che hanno natura conservativa del patrimonio sociale; per esclusione tutti gli altri atti rientrano nella gestione straordinaria).



INTESTATARI DEL CONTO CORRENTE


Viene definito titolare o intestatario del conto la persona/ditta/società a cui è intestato il conto.Il conto può essere intestato anche a più persone fino ad un massimo di 5 intestatari (cointestazione):
in mancanza di indicazioni, i cointestatari debbono operare congiuntamente (emissione di assegni, domiciliazione bollette, ecc. debbono essere firmate da tutti gli intestatari);
affinchè gli intestatari possano operare disgiuntamente occorre una pattuizione espressa; in tal caso la banca che esegue gli ordini di un solo intestatario è liberata nei confronti di tutti gli altri.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'APERTURA DI UN C/C

PERSONE FISICHE
All'atto dell'apertura del Conto Corrente il cliente deve presentare:
Generalità Complete: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo
Estremi del documento di identificazione in corso di validità: tipo, numero, luogo, data e autorità di rilascio, Codice Fiscale.
DITTA INDIVIDUALE- IMPRESA FAMILIARE
Per i rapporti intestati alla ditta si dovranno presentare i seguenti documenti:
Certificato C.C.I.A.A. : è il certificato dal quale risulta l'iscrizione dell'imprenditore individuale nel Registro delle Imprese;
Codice Fiscale e dati della ditta;
Dati Anagrafici, estremi del documento identificativo e Codice Fiscale del Titolare della ditta.
STUDI PROFESSIONALI
Si dovranno presentare i seguenti documenti:
Contratto Associativo
Notifica all'ordine professionale;
Denominazione, sede e Partita IVA - Codice Fiscale della società e degli associati.
SOCIETA' SEMPLICE
E' necessario in questo caso accertare anche quale sia il regime di Amministrazione e Rappresentanza scelto dai soci, specificato nell'Atto Costitutivo della società stessa. Si dovranno pertanto acquisire:
Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
Dichiarazione, sottoscritta dai soci, che i fatti sociali non hanno subito variazioni;
Ragione Sociale, sede e Codice Fiscale della società, dati anagraficisoci - amministratori, estremi del documento di identità e codice fiscale dei soci, nonchè la firma di coloro che possono operare sul conto;
Contratto sociale - atto costitutivo.
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
Sono necessari i seguenti dati:
Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese;
Copia conforme all'originale del Contratto di società;
Ragione Sociale, Sede e Codice Fiscale della società;
Dati anagrafici, estremi del documento di identità e codice fiscale degli amministratori che possono operare sui rapporti.
SOCIETA' DI FATTO
Non è possibile aprire un rapporto di Conto Corrente ad una società di fatto; il rapporto dovrà essere intestato alle persone "fisiche" socie della S.D.F.. Dovranno essere pertanto raccolti gli stessi dati previsti per le persone fisiche.
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
E' necessario acquisire:
Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese
Copia conforme all'originale dell'Atto Costitutivo
Dati riferiti alla società ed ai soci accomandatari che operano sui rapporti
PERSONE GIURIDICHE (S.p.A., S.R.L., S.A.A.)
Per tutte le tipologie si dovranno acquisire:
Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese
Atto Costitutivo e successive modifiche
Dati ed estremi del documento identificativo e codice fiscale dei soggetti che possono operare sui rapporti;
Esclusivamente per le S.R.L. copia dello statuto e degli atti di delega per l'attribuzione di poteri al comitato esecutivo e agli amministratori.

TIPOLOGIE DI CONTO CORRENTE

Le tipologie di Conto Corrente sono:
Conti correnti ordinari: i più comuni che permettono al cliente la più ampia possibilità di utilizzo;

Conti correnti ordinari con convenzione: una sorta di contratto riservato, che garantisce
al titolare alcune facilitazioni, prevalentemente di natura economica;

Conti ad operatività limitata (minori, falliti...);

Conti esteri;

Conti accesi per esigenze di servizi;

Conti prodotto: sono conti preconfezionati sulle esigenze di particolari segmenti di mercato. Il
tipo di servizi e prodotti offerti nel pacchetto sono prestabiliti dalle funzioni commerciali; il conto prodotto viene acquistato nella sua globalità anche se i prodotti più moderni consentono al titolare di effettuare scelte personali, comunque all'interno di un range prestabilito di opzioni possibili.

VARIAZIONE ED ESTINZIONE DEL C/C
Variazione del conto

Possono effettuarsi a livello di filiale tutte le variazioni inerenti a:

indirizzo;

sede legale di società ed enti vari;

periodicità degli estratti conto;

modalità di spedizione della posta.

Estinzione del conto
Il conto corrente si estingue per:

morte, interdizione o fallimento del correntista

recesso unilaterale di una delle parti:
qualora receda la banca, in assenza di giusta causa, essa è tenuta a dare congruo preavviso; le motivazioni dell'estinzione possono essere irregolare movimentazione del conto, revoca delle concessioni di fido o semplicemente per troncare definitivamente la relazione con il correntista;
il cliente può invece recedere allo sportello, tramite consorella o tramite altra banca
N.B.: l'estinzione del c/c, non rientra negli atti di ordinaria amministrazione, e quindi non può essere richiesta dai delegati.Se il conto è cointestato con facoltà di operare a firme disgiunte, l'estinzione può essere richiesta da un solo cointestatario.

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