domenica 14 giugno 2009

GLI ASSEGNI



Definizione


Richiesta carnet di assegni


Requisiti di validità


Disponibilità economica/giuridica


Il pagamento


La girata


Clausole particolari


Termini per la presentazione


Blocco di un assegno


L'Assegno Postdatato


Smarrimento/furto carnet assegni


L'Assegno Circolare


Il Protesto


La C.A.I.


DEFINIZIONE

L'Assegno Bancario è un titolo di credito che contiene l'ordine, impartito da un soggetto (detto traente) ad una banca (detta trattaria), di pagare a vista una determinata somma a favore di un Beneficiario (detto anche Prenditore). L’assegno non può essere emesso se il traente non ha fondi disponibili presso il trattario dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo vale tuttavia come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione. Il Beneficiario può incaricare la Banca con cui intrattiene un rapporto di conto corrente di curare l'incasso dell'Assegno. Le relative somme possono essere utilizzate dal Beneficiario dell'Assegno soltanto dopo che siano state rese disponibili dalla Banca incaricata dell'incasso. Le vigenti norme prevedono infatti che l'importo degli Assegni versati da ciascun cliente venga accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine. Ciò significa che l'importo versato diventa disponibile per il cliente solo dopo che la Banca abbia completato le procedure di verifica e incasso. L’assegno può essere:·
all’Ordine, ovvero intestato ad un Beneficiario determinato;
in Bianco, quando lo spazio dedicato al beneficiario non è riempito.


RICHIESTA CARNET D'ASSEGNI

Il carnet di assegni bancari può essere richiesto in filiale dall'intestatario del rapporto oppure, se presente, da un delegato del conto. Le banche sono tenute a rilasciare i carnet di assegni già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE". Il cliente potrà chiedere, per iscritto, il rilascio di carnet di assegni in forma libera, cioè senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato in forma libera sarà dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50 per ogni assegno.


REQUISITI di VALIDITA’

Gli elementi essenziali dell’assegno sono:
la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo;
l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
il nome di chi è designato a pagare (trattario);
l’indicazione del luogo di pagamento;
l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso;
la sottoscrizione di colui che emette l’assegno (intestatario del conto oppure delegato commerciale).

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario. L’assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente. In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se sono indicati più luoghi, l’assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo. In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l’assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso.


DISPONIBILITA' ECONOMICA/GIURIDICA

La disponibilità economica coincide con il momento in cui il correntista può disporre e utilizzare l'importo versato, con riserva di riaddebitare la somma in caso di avviso di mancato pagamento. La disponibilità giuridica coincide invece con il momento in cui il cliente dispone della somma versata a titolo definitivo e l’assegno non può più essere riaddebitato. In caso di Assegno impagato, la banca può riservarsi il diritto di addebitare l’importo dei titoli precedentemente accreditati al cliente entro e non oltre il termine di disponibilità giuridica, detto anche termine di non stornabilità. La disponibilità economica e giuridica indicata dall’Abi è di sei giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione per le Banche aderenti all’iniziativa Patti Chiari.


IL PAGAMENTO

L’assegno bancario può essere pagabile:
a una persona determinata con o senza clausola “all’ordine”;
a una persona determinata con la clausola non all’ordine o altra equivalente;
al portatore.

L’assegno bancario pagabile all’ordine è trasferibile mediante “girata”;
quello pagabile non all’ordine non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria;
quello al portatore può circolare con la semplice sua consegna a favore del successivo prenditore.


LA GIRATA

L’assegno può essere incassato in Banca oppure "girato" ad un altro soggetto. L’assegno girato è un ordine dato alla Banca di pagare ad un terzo soggetto (il "Giratario"). La girata deve essere incondizionata, non può essere parziale, deve essere scritta sull’assegno bancario o su un foglio a esso attaccato (allungamento) e deve essere sottoscritta dal girante. L'assegno può anche essere girato più volte prima di essere presentato per l'incasso. A livello pratico, la girata si ha quando il Beneficiario (colui che riceve l’assegno) pone la propria firma sul retro dell'assegno. La girata può essere in bianco quando il Beneficiario non viene indicato in modo specifico. In tal caso l'assegno potrebbe essere incassato da chiunque ne entri in possesso. Infatti il portatore può:
riempire la girata con il proprio nome o con quello di un’altra persona;
girare l’assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;
trasmettere l’assegno bancario a un terzo senza riempire la girata e senza girarlo.

La girata piena avviene invece quando il Beneficiario, oltre a porre la firma sul retro, specifica il nome di colui al quale sta girando l'assegno. Quest'ultimo, se vuole girare ulteriormente l'assegno, deve apporre a sua volta la propria firma su di esso.


CLAUSOLE PARTICOLARI

Allo scopo di limitare i danni derivanti dallo smarrimento o dalla sottrazione di assegni, la legge ha previsto che sull’assegno si possano apporre segni o clausole che possono limitarne la trasferibilità e/o l’incasso.
La clausola "Da Accreditare" apposta sulla facciata anteriore del titolo dal traente o da un successivo girante comporta che l’assegno non possa essere pagato in contanti; chi intende incassare l’importo può solo versarlo sul proprio conto corrente bancario.
La clausola "Non Trasferibile" consente l'incasso unicamente all'intestatario dell'assegno. Ai sensi del Decreto legge n. 112 del 25/06/2005 è obbligatorio apporre la clausola "non trasferibile" sugli assegni di importo pari o superiore a 12.500 euro. Il decreto legge n. 112 del 25/06/2008 ha abrogato le norme in materia di assegni contenute nel Dlgs n. 231 del 21/11/2007, il quale imponeva che tutti gli assegni di importo uguale o superiore a € 5.000 dovessero contenere la clausola "Non Trasferibile". La presenza della clausola "Non Trasferibile" è comunque necessaria per tutti gli assegni di importo uguale o superiore a € 5.000 emessi nel periodo 30/04/2008-24/06/2008 (estremi compresi). Gli assegni bancari e/o postali emessi all’ordine del traente possono essere emessi liberi senza limiti di importo ed il traente li può girare unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A., senza l’obbligo di indicare in detta girata il proprio codice fiscale.
Lo "Sbarramento" è effettuabile ponendo due barre sul fronte dell'assegno. Si definisce "Sbarramento Speciale" se tra le due barre è indicato il nome di un istituto bancario, in tal caso l'assegno può essere pagato solo presso la Banca indicata. In questo caso quindi è consentito l'incasso da parte del Beneficiario unicamente presso la Banca indicata. E’ detto invece "Sbarramento Generale" se tra le due barre non vi è alcuna indicazione, in tal caso l'assegno può essere pagato dalla banca del traente (colui che emette l'assegno) solo a un proprio cliente oppure ad un'altra banca. In tal caso quindi l'assegno può essere incassato presso la Banca con cui il Beneficiario intrattiene il rapporto di Conto Corrente ma non in contanti (può essere esclusivamente accreditato sul conto corrente). L'effetto della barratura è quello di far pagare l'assegno ad una persona nota, escludendo il cliente occasionale.
La clausola "Non all'Ordine"" apposta sulla facciata anteriore indica che l'assegno non può essere ceduto mediante girata ma soltanto con le forme e gli effetti della cessione ordinaria. Se la clausola è apposta da un girante essa non impedisce ulteriori girate del titolo, ma esclude la responsabilità cambiaria di regresso del girante che ha apposto la clausola verso coloro ai quali l'assegno sia stato girato.

1 commento:

  1. Vorrei mi dicesse se sbaglio:
    Verso assegno di 1000,00 euro il giorno 1-1 sulla stessa banca.
    la banca ha 6 giorni (?) per verificare che ci sono i fondi
    ho la disponibilità giuridica (e effettiva) l'8-1
    Al conto di prelievo la valuta sarà del 1-1
    A parte che non capisco come oggi con gli strumenti elettronici attuali non si possa trasferire immediatamente (se disponibile) l'importo.
    Mi domando a chi vadano quegli interessi nei 6 giorni di "limbo"che il pagante ha perso ed anche io.

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